Page 9 - TEME_Luglio Agosto 2015
P. 9
normazione autentiche posizioni di vantaggio nei ce a pensare che, per il legislatore confronti del soggetto a cui si è chie- nazionale, non sarà possibile questa sto il contributo tecnico. Quindi, ad volta ignorare l’esistenza di questa esempio, se l’apporto tecnico venis- particolare tipologia di procedu- se posto a base d’asta o declinato in ra nella fase di preparazione della clausole limitative della partecipazio- gara. La Direttiva prevede quindi ne generale nel disciplinare di gara, la una nuova forma di dialogo tecnico, norma non sarebbe applicabile. delineato come potenziale consul- Il limite insito in questa norma è tazione preliminare di tipo tecnico che essa è contenuta proprio in un che precede l’avvio della procedura. Considerando della Direttiva e per- Alla luce dell’art. 40 della Direttiva tanto, non trattandosi di normativa 2014/24/UE, quindi, prima dell’avvio cogente, non è mai stata recepita di una procedura di appalto le Ammi- nel nostro ordinamento. Non è stata nistrazioni aggiudicatrici possono quindi mai declinata in norma nel svolgere consultazioni di mercato, Codice dei Contratti Pubblici del con la fnalità di preparare l’appalto 2006, sia in quanto mancava una e informare gli operatori economi- norma specifca che lo imponesse, sia ci degli appalti programmati e dei in quanto non poneva paletti precisi, requisiti relativi a questi ultimi. A prestandosi peraltro ad applicazioni tal fne, le amministrazioni aggiudi- arbitrarie e non offrendo le neces- catrici possono, “ad esempio, solleci- sarie garanzie di imparzialità, per tare o accettare consulenze da parte quanto alcune Amministrazioni siano di esperti o autorità indipendenti o comunque ricorse a questo istituto di partecipanti al mercato”. Come si ottenendo risultati positivi. Si può può evincere dalla norma, il margine tuttavia affermare che, in germoglio, la norma contenesse già gli elemen- Alla luce dell’art. 40 della ti della consultazione preliminare di Direttiva 2014/24/UE prima mercato. Nella Direttiva 2014/24/UE, una delle dell’avvio di una procedura c.d. tre “Direttive Appalti”, il dialogo tecnico è stato infatti declinato in di appalto le Amministrazioni una specifca norma, precisamente aggiudicatrici possono svolgere nell’art. 40, rubricato “Consultazioni preliminari di mercato”, in cui tale consultazioni di mercato, con la istituto risulta sicuramente meglio identifcato, tanto nel suo sviluppo finalità di preparare l’appalto e quanto in relazione ai soggetti che informare gli operatori economici possono entrare in contatto con la stazione appaltante. La novità asso- degli appalti programmati e dei luta della previsione di una norma ad hoc all’interno della Direttiva indu- requisiti relativi a questi ultimi TEME 7/8.15 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14