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normazione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 22 tezza interpretativa in più. Non è possi- maggio 2009 n. 2852). bile in questa sede approfondire l’argomento, Tale ultimo orientamento sembra prefe- ma si può segnalare, ad esempio, che non ribile, perché più aderente al testo dell’art. è chiaro se (e in che modo) tale prescri- 49, ma anche perché risponde all’esigenza, zione debba (o possa) essere coordinata prospettata anche in ambito comunitario, con l’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, per che l’impresa che intenda ricorrere al quanto concerne i ben noti limiti posti a sistema dell’avvalimento provi rigorosa- carico dell’aggiudicatario, in relazione mente, in un arco temporale necessaria- alla quota massima subappaltabile del mente anteriore a quello della presenta- contratto (ovvero il trenta per cento zione dell’offerta, la sussistenza di tutti dell’importo complessivo del contratto, i presupposti del caso, a garanzia della per quanto riguarda i servizi e le forni- serietà dell’offerta e della par condicio ture, e dell’importo della categoria di tra concorrenti. Si segnala, infine, che lavori prevalente). con il terzo decreto correttivo (D.Lgs. Tali limiti, infatti, non sembrano compa- 152/2008) è stato soppresso il comma 7 tibili con l’istituto dell’avvalimento, che dell’art. 49, che autorizzava le ammini- in base al diritto comunitario dovrebbe strazioni in sede di bando a limitare essere ammesso senza restrizioni quan- l’operatività dell’istituto dell’avvalimento, titative (ancorché, per altro verso, non si in relazione alla natura o all'importo possa non tenere conto del rilievo di ordine dell'appalto, trattandosi di disposizione pubblico che presenta la disciplina del reputata non conforme al diritto comu- subappalto, soprattutto in un’ottica di nitario dalla Commissione CE (si veda la prevenzione del fenomeno delle infiltra- costituzione in mora del Governo italiano zioni mafiose). del 30 gennaio 2008). D’altro lato, il mede- Non vi sono, a quanto consta, precedenti simo terzo decreto correttivo ha anche giurisprudenziali specifici sul punto. Può modificato il comma 10, dell’art. 49, che segnalarsi, tuttavia, una sentenza del ora prevede che “Il contratto è in ogni T.A.R. Lombardia (Sez, I, 2 maggio 2006 caso eseguito dall'impresa che partecipa n. 1103, resa in materia di affidamento alla gara, alla quale è rilasciato il certifi- di un service per il reparto di emodina- cato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria mica di un’Azienda ospedaliera) che, sia può assumere il ruolo di subappaltatore pure con riferimento alla normativa ante nei limiti dei requisiti prestati”. codice dei contratti, sembra implicita- Ora mentre la previsione del rilascio del mente escludere che i limiti quantitativi certificato di esecuzione all’impresa concor- propri del subappalto possano riguardare rente era già presente anche nella prece- anche l’avvalimento (in senso contrario dente formulazione (e si giustifica con la sembra invece T.A.R. Umbria, 31 maggio finalità di impedire che l’impresa ausi- 2007 n. 472). Trattandosi, peraltro, di liaria possa far valere il contratto per il questione in ordine alla quale si regi- quale ha semplicemente “prestato” i requi- strano, anche tra i vari commentatori siti ai fini di incrementare le proprie quali- della norma, opinioni molto diverse, occor- fiche), il riconoscimento della possibilità rerà attendere i primi chiarimenti giuri- dell’impresa ausiliaria di assumere il ruolo sprudenziali o, ancora meglio, una presa di subappaltatore presenta qualche incer- di posizione da parte del legislatore. TEME 7/8.09 7