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normazione DIRITTO L’appello deve ritenersi parzialmente fondato. Va respinto il primo motivo di appello, riferito alla sopravvenuta mancanza di fondi disponibili per far fronte ai programmati lavori, come sarebbe desumibile dalle note n. 12864/90 e n. 5717/96 dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, da cui risultava la mancata concessione del mutuo per il finanziamento dell’opera; tali note, infatti, risultano essere rimaste atti interni dell’amministrazione, non essendo richiamato, agli atti, alcuna eccezione o provvedimento da cui possa desumersi la comunicazione, all’impresa interessata, di una tale sopravvenienza, lesiva dell’interesse della ricorrente e che avrebbe potuto costituire oggetto di specifica impugnazione. L’eccezione deve, pertanto, ritenersi inammissibile. Va, invece, accolto il secondo motivo di appello. Al riguardo si rileva che, come già precisato da questa sezione (C.S. n. 6302/04), l’utile economico che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto e che, come rilevato in primo grado, sarebbe spettato sicuramente all’impresa ricorrente e che la giurisprudenza riconosce nella misura del 10% (con riferimento all’art. 345 della L. n. 2248/1865, all. F ora riprodotto dall’art. 122 del regolamento emanato con dpr n. 554/99), è applicabile solo nel caso in cui “l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi, lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi. Nel caso in cui, invece, tale dimostrazione non sia stata offerta – come nella specie è avvenuto – è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svol- gimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità; in tale ipotesi il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa (cfr. Cons. St., 8 luglio 2002, n. 3796; Cons. St., Sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5860; v. pure Cons. St., Sez. V, 18 novembre 2002, n. 6393, che esclude l’utilizzo dell’art. 345 della legge n. 2248/1865 all. F ove non sia fornito un principio di prova sulle opportunità alternative alle quali l’interessato ha dovuto rinunciare).”(cfr sent. cit.) In relazione a quanto esposto, l’appello va accolto in parte, nei sensi di cui motivazione. In relazione alle questioni dedotte in causa il collegio ritiene di dover compensare le spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso 6124/07, meglio specificato in epigrafe, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione; compensa tra le parti, le spese del doppio grado del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 Aprile 2008 con l’intervento dei seguenti magistrati: Pres. Emidio Frascione Cons. Claudio Marchitiello Cons. Marco Lipari Cons. Aniello Cerreto Cons. Adolfo Metro Est. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Adolfo Metro f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO f.to Gaetano Navarra DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08.01.2009 (Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi 10 TEME 7/8.09