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normazione Consiglio di Stato - Sezione V Decisione 8 gennaio 2009, n. 23 (Pres. Frascione, Est. Metro) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente DECISIONE Sul ricorso in appello n. 6124/2007 del 20/07/2007, proposto dalla REGIONE PUGLIA rappresentato e difeso dall’avv. FERNANDO CARACUTA con domicilio eletto in Roma, VIA BRESCIA N. 29 presso l’avv. FRANCESCO ZACHEO contro la sig.ra V. L. non costituitasi; la sig.ra D. M. non costituitasi; il sig. D. G. non costituitosi; per la riforma della sentenza del TAR PUGLIA - BARI :Sezione I n. 1015/2007, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE AMBULATORIO SPECIALISTICO; Visto l’atto di appello con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 15 Aprile 2008, relatore il Consigliere Adolfo Metro ed uditi, altresì, l’avvocato Caggiula per delega dell’avvocato Caracuta; FATTO Il dante causa degli odierni ricorrenti, già vincitore di una gara per la costruzione di un ambulatorio specialistico, era stato illegittimamente escluso dalla stessa, come accertato dal giudice di primo grado con sentenza n. 488/91. Successivamente, con sentenza di ottemperanza n. 1156/93 veniva disposto l’obbligo dell’amministrazione di confor- marsi al giudicato, che doveva concretarsi “nell’adozione di un atto di aggiudicazione in favore della ditta ricor- rente”. Non essendo stato possibile procedere a tale aggiudicazione per la morte del ricorrente e non essendo possi- bile trasmettere il contratto agli eredi, avendo questo ad oggetto un “facere” per il quale risultava essenziale “l’intuitu personae”, gli stessi chiedevano il risarcimento del danno, che veniva quantificato, con sentenza del Tar Puglia n. 1015/07, nella percentuale del 10% del valore dell’appalto così come ribassato, a suo tempo, dall’offerta del ricorrente. Avverso tale sentenza propone appello la Regione Puglia, che sostiene i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., mancanza di colpa dell’amministrazione e difetto di motivazione in quanto la sentenza, nel disporre l’obbligo di conformarsi al giudicato, aveva fatto salve “eventuali sopravvenienze che impe- discano l’esecuzione della sentenza nei termini prospettati”, come, in effetti, è avvenuto per la sopravvenuta mancanza di fondi disponibili. In subordine, si sostiene l’eccessiva onerosità della somma corrisposta a titolo di risarcimento, riferita al 10% dell’offerta, sostenendosi che l’impresa non avrebbe dimostrato la mancata utilizza- zione, nel periodo di riferimento, delle maestranze e dei mezzi per lo svolgimento di altri lavori. TEME 7/8.09 9
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