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normazione devono essere svolte “senza l’impiego di Non va infatti dimenticato che la defi- mezzi organizzati professionalmente per nizione di imprenditore da parte del legi- fini di concorrenzialità sul mercato”). slatore europeo risulta molto più ampia rispetto a quella prevista nel diritto CONSIDERAZIONI italiano. Infatti l’art. 3, comma 19, del Diversamente dall’AVCP, si ritiene invece D. Lgs 163/2006 stabilisce che “I termini che la sentenza della Corte CE abbia imprenditore, fornitore e prestatore di affermato la compatibilità della disci- servizi, designano una persona fisica o plina italiana relativa alle associazioni una persona giuridica o un ente senza di volontariato con quella comunitaria personalità giuridica ivi compreso un in materia di concorrenza. Infatti, avendo gruppo europeo di interesse economico previsto che l’assenza di fini di lucro non (GEIE) che offra sul mercato, rispettiva- esclude che le associazioni di volonta- mente, la realizzazione di lavori o opere, riato possano svolgere attività econo- la fornitura di prodotti e la prestazione miche ai sensi delle disposizioni del Trat- di servizi”. Pertanto per essere un opera- tato CE relative alla concorrenza, le ha tore economico è sufficiente offrire le qualificate in questo modo come imprese prestazioni contrattuali nel mercato e quando operano su un mercato concor- se nel mercato ci sono più soggetti che renziale. Pertanto, visto che sono presenti possono offrire quelle stesse prestazioni, sul mercato molte associazioni di volon- allora è necessario garantire la concor- tariato, non profit, Onlus e cooperative renza mediante l’espletamento delle sociali che possono offrire gli stessi procedure di gara. servizi, allora anch’esse assumono le Sulla base di quanto sopra, poiché le caratteristiche di imprese e quindi vanno norme nazionali devono adeguarsi a quelle assoggettate ad un confronto concor- comunitarie ai sensi dell’art. 117 della renziale con gli altri operatori senza Costituzione, la L. 266/1991 deve consi- poter beneficiare dell’affidamento diretto. derarsi implicitamente abrogata laddove riserva una regolamentazione protettiva La nostra giurisprudenza delle associazioni di volontariato che ha stabilito il principio operano in un mercato concorrenziale, dell’indifferenza della forma non risultando in linea con il Trattato CE. Dovrebbero seguire la stessa sorte anche giuridica dei concorrenti gli articoli della Legge quadro per la agli appalti e che l’assenza di fini realizzazione del sistema integrato di di lucro non esclude interventi e servizi sociali, la n. 328/2000 e le conseguenti Leggi Regionali di attua- che le associazioni di volontariato zione, nelle parti in cui prevedono possano partecipare agli appalti l’affidamento diretto di servizi sociali senza l’espletamento di pubblici appalti. pubblici quando esercitano Né si può obiettare che le leggi 266/1991 un’attività economica e 328/2000 sono “leggi speciali” e per in concorrenza con altri questo prevalenti sul D. Lgs 163/2006 che è una normativa di carattere gene- operatori economici. rale in materia di appalti, perchè il Codice 16 TEME 9.09