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normazione della società concorrente - ma anche tutti versibilità degli effetti connessi alle stesse. gli eventuali ex Legali Rappresentanti (nel Per quanto concerne invece l’automatismo precedente triennio) ed il Direttore Tecnico nell’iscrizione all’Osservatorio, si può richia- (se previsto) - siano obbligati a rilasciare mare quanto statuito, alcuni mesi or sono, una dichiarazione relativa a TUTTE le da una decisione del Consiglio di Stato condanne da Loro eventualmente subìte, (sez. VI, ordinanza n. 1970 del 21 aprile con ciò intendendo anche quelle per cui 2009) che, sebbene assunta in forma sia prevista la cd. “non menzione” (come d’ordinanza (in sede cautelare), tuttavia espressamente disposto dal comma 2° merita menzione; relativamente ad dell’art. 38), senza quindi alcun margine un’esclusione per violazione dell’art. 38, di discrezionalità circa la loro “gravità” comma 1° lett. h) - false dichiarazioni del e/o incidenza sulla moralità professio- concorrente rilasciate entro 1 anno dalla nale - che invece il Consiglio di Stato pubblicazione del bando circa requisiti e riconosce in capo al concorrente (succi- condizioni rilevanti ai fini partecipativi (e tata sentenza n. 4906/2009) - ma che risultanti da dati in possesso dell’Osser- altresì il partecipante è addirittura obbli- vatorio) - il Consiglio di Stato ha ritenuto gato a riportare anche le condanne rela- “meritevole d’attenzione” la sollevata tive ai reati cd. “estinti e depenalizzati” censura d’incompatibilità costituzionale e, quando ciò non avviene, la stazione e comunitaria (art. 45 dir. 18/2004/CE) in appaltante è tenuta ad escludere la concor- quanto il tenore della citata lett. h) intro- rente a prescindere da ogni valutazione, durrebbe “un automatismo che prescinde procedendo alla segnalazione all’Autorità da ogni valutazione circa esimenti sogget- di vigilanza per l’inserimento nel Casel- tive o assenza di gravità o lesività del falso”. lario informatico per dichiarazione mendace. Le considerazioni sull’”automatismo” Relativamente a questo ultimo profilo dell’esclusione per falsa dichiarazione, pregia annotare, in palese dissenso, la indipendente dalla valutazione sul profilo sentenza del Tar Lazio, Roma, II-quater, soggettivo della stessa (dichiarazione), n. 7483 del 22 luglio 2009, secondo cui non solo possono estendersi anche ad altre sono irrilevanti le condanne “estinte” in fattispecie d’esclusione automatiche previste ragione di quanto disposto dall’ultimo dall’art. 38 (tra cui, appunto, anche la lett. periodo dell’art. 38, comma 1°, lett. c), c) ma, vieppiù, vengono ad affrontare un secondo cui “resta salva in ogni caso altro aspetto problematico e, più preci- l’applicazione dell’art. 178 codice penale samente, il potere di vaglio dell’Autorità e dell’art. 445, comma 2 codice proce- di Vigilanza - preposta alla tenuta dei dati dura penale”. Il Legislatore ha dunque dell’Osservatorio - proprio relativamente introdotto una specifica clausola per alla veridicità (e, quindi, alla loro succes- rendere irrilevanti le sentenze che hanno siva rilevanza) di tutte le informazioni che perso efficacia a seguito di provvedi- le pervengono dalle Stazioni Appaltanti menti di riabilitazione e/o estinzione nel corso delle procedure d’appalto, che pronunciati dal Giudice penale, poiché, non godono della “forma” di sentenze se così non fosse, le condanne penali passate in giudicato e, quindi, eventual- avrebbero un effetto irreversibile, ciò mente ancora soggette ad un vaglio di configurando possibili problemi di costi- discrezionalità circa la loro veridicità e tuzionalità in merito all’(illegittima) irre- fondatezza. TEME 9.09 13
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