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normazione I lavoratori, potranno, quindi esercitare di detto diritto, non dovranno comunicare liberamente il loro diritto come se l’azienda nulla all’Istituto assicuratore. Quello che annoverasse una forza lavoro inferiore alle deve risultare ben evidente è la formalizza- quindici unità. zione della rinunzia da parte dei lavoratori. Prescindendo dalla quantificazione nume- L’art. 47 ex D.lgs 81/08, comma 8, speci- rica elemento qualificante la figura del fica come, qualora non si proceda alle rappresentante è il diritto, al quale corri- elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni sponde un precipuo obbligo datoriale, a rice- di rappresentante dei lavoratori per la sicu- vere una formazione specifica in materia di rezza siano esercitate dai rappresentanti sicurezza sia generale, sia con particolare di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse riferimento ai rischi esistenti nell’ambito del intese tra le associazioni sindacali dei lavo- comparto produttivo che l’azienda occupa. ratori e dei datori di lavoro comparativa- Detta formazione deve essere rispondente mente più rappresentative sul piano nazio- ai contenuti del D.M. 16.01.1997 art. 2 e nale. Il c.d. Rappresentante dei lavoratori deve essere svolta, nell’intero monte ore territoriale R.L.S.T. (trentadue), durante l’orario di lavoro. Nelle Unitamente a tale procedimento lo stesso more della novella disposizione prevenzio- datore di lavoro dovrà versare, in apposito nale, detta formazione deve essere conce- fondo istituito presso l’INAIL due ore di pita in senso dinamico con monte ore annuo retribuzione l’anno per ciascun lavoratore, di aggiornamento determinato dalla consi- calcolate sulla scorta delle indicazioni stenza numerica dell’azienda. presenti all’interno dell’art. 54 D. lgs 106/09 Il numero minimo dei rappresentanti è deter- La recente circolare INAIL dello scorso 25 minato dall’art. 47 comma 7...In ogni caso agosto c.a. ha fornito importanti indica- il numero minimo dei rappresentanti di cui zioni circa le modalità di comunicazione al comma 2 è il seguente: dei nominativi degli R.L.S. a) un rappresentante nelle aziende ovvero Viene specificato come siano state modifi- unità produttive sino a 200 lavoratori; cate le originarie formulazione del D.lgs 81/08 b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero lì dove i datori di lavoro avrebbero dovuto unità produttive da 201 a 1.000 lavora- comunicare annualmente il nominativo del tori; c) sei rappresentanti in tutte le altre soggetto di cui sopra. Alla luce di detta circo- aziende o unità produttive oltre i 1.000 lare la comunicazione dovrà avvenire solo lavoratori. In tali aziende il numero dei nel caso in cui siano intervenute variazioni rappresentantièaumentatonellamisura di nomine o designazioni nel periodo dal 1° individuatadagliaccordiinterconfederali gennaio 2009 al 25 agosto dello stesso anno. o dalla contrattazione collettiva. A questo punto appare chiaro coma la Il Rappresentante dei lavoratori sembre- sanzione amministrativa pecuniaria prevista rebbe quindi essere una figura obbligato- dall’art. 55 D.lgs 81/2008, modificato dal riamente presente all’interno di ciascuna D.lgs 106/2009 faccia riferimento esclu- azienda. La risposta è evidentemente NO. sivamente ai datori di lavoro che, in L’utilizzo appropriato della locuzione “rappre- presenza di un R.L.S. non lo abbiamo sentante” grammaticalmente, prima, giuri- comunicato al preposto Istituto e non dicamente poi, porta ad escludere una coer- anche alle aziende, come specificato, i cizione nella individuazione. Le aziende i cui cui lavoratori non abbiano provveduto lavoratori abbiano rinunciato all’esercizio alla individuazione. 10 TEME 9.09