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normativa tradditorio tra il Fisco ed il contribuente, Procediamo nel seguire l’iter del contenzio- che in molti casi si conclude con un accordo so tributario. La norma base di riferimento motivato, sulla base di reciproche conces- è il D. Lgs. 546 del 31 dicembre1992 “Dispo- sioni, in cui l’Amministrazione Finanziaria sizioni sul Processo Tributario” rinuncia a contestare qualche rilievo del Ipotizziamo ora che il contribuen- PVC ed il contribuente accetta gli altri ri- te, impugni l’avviso di accertamen- lievi del PVC, si formula un atto di adesione to con la proposizione del ricorso. (con il benefcio delle sanzioni ridotte) che Il ricorso va presentato alla Commissione il contribuente sottoscrive e paga entro 20 Tributaria Provinciale, con consegna o giorni dalla sottoscrizione in unica soluzio- spedizione del ricorso (prima in bollo, ora, ne o rateizzabile in n. 8 rate trimestrali di anche nel processo tributario, è stato in- uguale importo, se l’importo é inferiore alla trodotto il Contributo Unifcato) entro 60 soglia di 100 milioni di vecchie lire, oppure giorni dalla notifca dell’atto impugnato, n. 12 rate trimestrali, se li supera. all’Agenzia delle Entrate (controparte) e Se invece, non si perviene ad un accordo, successivamente, con la costituzione in l’Agenzia delle Entrate notifca, successi- giudizio che avviene con il deposito pres- vamente, un avviso di accertamento ed il so la Commissione Tributaria Provinciale , contribuente ha tempo 60 giorni per im- entro 30 giorni dalla precedente notifca pugnarlo con ricorso da presentare alla alla controparte, pena l’inammissibilità del Commissione Tributaria Provinciale com- ricorso. petente. Nell’avviso di accertamento no- Prima della fssazione dell’udienza di trat- tifcato, l’uffcio segnala al contribuente tazione della causa presso la Commissione che, in alternativa al ricorso, può ancora Tributaria Provinciale, le parti possono ac- avvalersi di istituti defativi quali l’acquie- cordarsi con lo strumento della Concilia- scenza, entro sessanta giorni dalla notifca zione Giudiziale, ex art. 48 D. Lgs 546/1992 dell’atto di accertamento, , pagando tutte le e defnire il contenzioso. imposte e le sanzioni ridotte (art. 15 D. Lgs. Dopo la discussione della causa presso la 218/1997), oppure può pagare le sanzioni Commissione Tributario Provinciale, avvie- ridotte, e defnire questa partita (art. 16 D. ne il deposito della sentenza. La sentenza Lgs 472/1997) e presentare ricorso per le passa in giudicato dopo sei mesi dal depo- sole imposte. sito (si tiene conto anche dei 45 giorni del Orbene se una società, che si trovasse in periodo feriale, quindi 6 mesi + 45 giorni una di queste fasi temporali del procedi- se il sesto mese scade tra il 1 agosto e il 1 mento, ovvero tra il momento di una verif- settembre), questo è il c.d “termine lungo”. ca iniziata e/o terminata con PVC fno alla Esiste anche il c.d. “ termine breve”, nel notifca di un ricorso da parte dell’Agenzia senso che la sentenza passa in giudicato, delle Entrate, dovesse presentare una di- trascorsi 60 giorni, dalla notifca (o spedi- chiarazione di regolarità fscale, per essere zione) della stessa alla parte soccombente. ammessa da una gara pubblica, lo potreb- Prima della sua scadenza dei termini, la be tranquillamente fare e dichiarare la sua sentenza può essere appellata dalla parte regolarità fscale, perché il procedimento soccombente, in tutto o in parte. tributario, che si è instaurato, non ha pro- Allora si instaura un secondo grado di giu- dotto alcun provvedimento defnitivo, né dizio presso la Commissione Tributaria Re- l’Agenzia delle Entrate nel suo modello di gionale, seguendo l’iter descritto in prece- certifcazione potrebbe dichiarare qualcosa denza, appello notifcato alla controparte di diverso (a meno che il contribuente che e successivo deposito dell’appello presso ha aderito agli istituti defativi, non versi la segreteria della Commissione Tributaria poi l’importo dovuto). Regionale. 22 TEME 11/12..11