Page 19 - TEME_2011-02-Febbraio
P. 19
appalti in house apripista è quella che si riferisce al caso 93/36/CEE (appalti pubblici di forniture) Teckal (Corte CE, sent. C-107/98 del e non la 92/50/CEE (appalti pubblici di 18/11/1998). La sentenza de qua è stata servizi). Fatta questa premessa, la Cor- pronunciata nel procedimento avente te precisava che la direttiva 93/36/CEE, ad oggetto la domanda di pronuncia che coordinava le procedure di aggiudi- pregiudiziale proposta alla Corte, ai sen- cazione degli appalti pubblici di fornitu- si dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto re era applicabile nel caso in cui “ (…) art. 234 CE), dal TAR dell’Emilia Roma- un’amministrazione aggiudicatrice, qua‑ gna nella causa pendente tra Teckal Srl le un ente locale, decida di stipulare per e Comune di Viano, Azienda Gas-Acqua iscritto, con un ente distinto da essa sul Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia. In piano formale e autonomo rispetto ad sostanza, la Teckal aveva proposto un essa sul piano decisionale, un contrat‑ ricorso dinanzi al TAR dell’Emilia Roma- to a titolo oneroso avente ad oggetto la gna contro la delibera con cui il consi- fornitura di prodotti, indipendentemente glio comunale di Viano aveva affdato dal fatto che tale ultimo ente sia a sua all’AGAC la gestione del servizio di ri- volta un’amministrazione aggiudica‑ scaldamento di alcuni edifci comunali, trice o meno”. Nel caso Teckal, quindi, incentrando, quindi, i motivi di ricorso “è pacifco nella fattispecie che l’AGAC sulla circostanza che il comune di Viano fornisce prodotti, ossia combustibili, al avrebbe dovuto ricorrere alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalla normativa comunitaria. L’espressione “appalti in house” Con ordinanza del 10 marzo 1998 il TAR è stata utilizzata per la prima volta dell’Emilia-Romagna sottoponeva alla Corte una questione pregiudiziale rela- dalla Commissione Europea tiva all’interpretazione dell’art. 6 della che li definisce come “quelli direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordinava le procedure aggiudicati all’interno di aggiudicazione degli appalti pubblici della pubblica amministrazione, di servizi. La Corte mosse dalla considerazione che, ad esempio tra amministrazione nel caso ad essa sottoposto, trattandosi centrale e locale o, ancora, tra di appalto misto di forniture (carburan- te) e servizi (manutenzione impianti) e un’amministrazione e considerata la prevalenza dell’importo una società da questa delle forniture rispetto a quello dei ser- vizi, la direttiva da considerare era la interamente controllata” TEME 2.11 17