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appalti in house producono servizi di interesse generale. risultare di per sé “strettamente neces‑ Sulla scorta di tale assunto, il TAR ritie- saria” nel senso richiesto dalla formu‑ ne che il servizio di pulizia degli uffci e lazione letterale della norma, o addirit‑ dei presidi ospedalieri non possa essere tura “imprescindibile”nell’accezione più considerato strettamente necessario al restrittiva accolta dalla giurisprudenza perseguimento delle fnalità istituzionali costituzionale, in relazione alle “fnalità dell’ASL: ciò perché “la pulizia quotidia‑ istituzionali” dell’ente. Secondo un dato na dei locali è infatti strumentale al buon di comune esperienza, i servizi di pulizie andamento di qualsivoglia ente o uffcio sono intrinsecamente comuni e generici, pubblico, nell’interesse di coloro che ivi sono strumentali all’esercizio di qualun‑ lavorano e degli utenti che vi si recano, que attività pubblica o privata, sono ero‑ ai quali viene garantito il mantenimento gabili da qualsiasi soggetto ed a favore di di un ambiente salubre”. chiunque. Il loro affdamento costituisce Tra l’altro, proprio nella delibera con un appalto di servizi ed è soggetto alle cui era stata costituita la società Beta, regole dettate dal Codice dei contrat‑ l’ASL di Foggia aveva operato una netta ti pubblici e dalle direttive comunitarie, distinzione concettuale tra i servizi sa- improntate alla tutela della concorrenza nitari diretti alla tutela della salute e ed alla massima apertura dei mercati. quelli non sanitari, strumentali al buon Dall’art. 3, comma 27, della legge n. 244 funzionamento delle strutture dell’ASL del 2007 discende perciò il divieto per le (guardiania, pulizie, ecc.). Amministrazioni pubbliche di costituire Il Collegio, quindi, afferma che per i pri- società per l’effettuazione delle pulizie mi (servizi sanitari) non opera la preclu- nei propri immobili ed uffci». sione di cui all’art.3, co.27, della Legge 244/2007 (per cui l’amministrazione può senz’altro affdare il servizio ad una società interamente pubblica che operi Il TAR Pugliese ha avuto in regime di house providing); per i se- condi, invece, deve escludersi una simile recentemente modo di possibilità giacché, se si dovesse pro- puntualizzare che “La legge pendere per l’affdamento in house, la conseguenza immediata sarebbe la sot- sancisce in termini inequivoci trazione dei servizi medesimi al mercato lo sfavore per l’intervento concorrenziale, con l’attribuzione in via diretta ad un soggetto formalmente pri- diretto degli apparati pubblici vatistico ma sottoposto al c.d. controllo nell’economia. Le società analogo dell’ASL. Tenuto conto della distinzione sopra pubbliche non possono operata, il Collegio osserva che «L’attivi‑ più liberamente entrare in tà di pulizia degli immobili e degli uffci, tanto nell’ambito del servizio sanitario competizione con le imprese nazionale quanto in diversi contesti (enti private che producono beni e locali, Amministrazioni statali, enti pub‑ blici non economici),non può giammai servizi di fruizione comune TEME 2.11 25
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