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acquisti e ambiente quadrarsi il contratto di rendimento ener- energetici e abrogazione della direttiva getico (o secondo la terminologia anglosas- 93/76/CEE, all’art. 2, lett. l), della defini- sone EPC, Energy Performance Contract). zione di Contratto di Rendimento Energe- Tale contratto, che può essere considera- tico, inteso quale «accordo contrattuale to lo strumento principale attraverso cui tra il beneficiario e il fornitore riguardante si sostanzia il risparmio energetico, pre- una misura di miglioramento dell’efficien‑ senta alcune criticità. La prima è legata za energetica, in cui i pagamenti a fronte alle modalità di valutazione dell’energia degli investimenti in siffatta misura sono risparmiata, retribuzione e rischio tecnico effettuati in funzione del livello di mi‑ delle ESCO (società che pongono in esse- glioramento dell’efficienza energetica re interventi di ristrutturazione edilizia, stabilito contrattualmente». Purtroppo il semplici o più complessi, finalizzati ad legislatore italiano ha mancato la possibi- accrescere l'efficienza energetica ovvero lità di disciplinare dettagliatamente l’EPC, a ridurre il consumo di energia primaria che a tutt’oggi, pur essendo un contratto a parità di servizi finali). La seconda pro- nominato è comunque atipico, poiché pri- blematica è relativa alla mancanza di un vo di una compiuta disciplina legislativa. sistema contrattuale fisso nei suoi ele- Tuttavia l’EPC presenta alcune caratteri- menti; possono distinguersi, infatti, una stiche peculiari; in particolare, l’elemento serie di contratti con marcata peculiarità caratterizzante il contratto di rendimento in funzione delle obbligazioni fra le parti, energetico è rappresentato da una combi- ma col denominatore comune di prevede- nazione di attività e servizi strumentali al re studi ed interventi tesi a raggiungere perseguimento dell’efficienza, in relazione il risparmio energetico e l’efficienza e nei ad un dato sistema energetico, efficienza quali la performance, e cioè il rendimento che, comportando un certo margine di ri- sotto il profilo del risparmio energetico, sparmio energetico, diventa il parametro rappresenta sia il fine che il corrispettivo stesso in base al quale determinare la re- dell’intervento ovvero ne dà la sua misu- munerazione spettante alla ESCO, finendo ra. Evidentemente è possibile ricondurre anche con l’informare l’intera regolamen- il contratto di EPC alla L. n. 10/1991 in tazione contrattuale. V’è da dire che re- materia di uso razionale dell’energia, di lativamente alle prestazioni contrattuali risparmio energetico e di sviluppo delle esistono varie forme di EPC, individuate di fonti rinnovabili di energia; in questa ot- seguito in estrema sintesi. tica l’EPC non può che differenziarsi dagli a) “first out”: l’intervento viene finan- appalti di servizi in quanto, pur essendo ziato dalla ESCO la quale ottiene la un affidamento di servizi di energia, mette totalità dei risparmi energetici con- le ESCO nella condizione di offrire un quid seguiti in un periodo determinato al pluris rispetto all’appaltatore in senso termine del quale l’impianto rimane di lato. L’obiettivo specifico dell’attività delle proprietà del cliente (nel nostro caso ESCO, infatti, non è la fornitura di energia una P.A.) e quest’ultimo su richiesta ma il risparmio energetico, la performan‑ può chiedere alla ESCO di curarne la ce. Più recente è l’introduzione, nel D.lgs. manutenzione; n. 115/2008, recante attuazione della di- b) “first in”: è diametralmente opposto rettiva 2006/32/CE relativa all’efficien- al precedente sotto il profilo della de- za degli usi finali dell’energia e i servizi stinazione del risparmio energetico. In 28 TEME 2.11